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Ordinanza — n. 42143/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to devolve specific legal violation to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42143/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Gasparro inadmissible. Gasparro argued a violation of law regarding liability under Article 171-ter of Law No. 643/1941, but this specific issue was not devolved to the Court of Appeal, which only reviewed Article 81 of the Penal Code. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the legal violation was not properly raised in the prior instance and lacked necessary specificity.

Regesto Legislator

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Art. 171 ter comma 1 lett. c) della legge n. 643 del 1941; An appeal alleging a violation of law is inadmissible if the specific legal provision was not devolved to the appellate court, which may only review the issues explicitly raised in that instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal devolution of violation appellate review limits legal violation specific Corte di Cassazione ricorso per inadempienza difesa contro le pratiche commerciali illecite opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 171 ter comma 1 lett. c) della legge n. 643 del 1941
Art. 81 cod.pen.
643 del 1941 è inammissibile perché deduce la violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello nel quale era stato unicamente devoluta la violazione dell'art. 81 cod.pen.
art. 81 cod.pen
643 del 1941 è inammissibile perché deduce la violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello nel quale era stato unicamente devoluta la violazione dell'art. 81 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARRO EMANUELE nato a NAPOLI il 04/12/1977 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Gasparro Emanuel, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità di cui all'art. 171 ter comma 1 lett.

c) della legge n. 643 del 1941 è inammissibile perché deduce la violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello nel quale era stato unicamente devoluta la violazione dell'art. 81 cod.pen. In ogni caso il motivo è privo di specificità perché non è scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata là dove l'affermazione di responsabilità non è collegata alla mera mancanza del marchio SIAE. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consigl ensore Il President