Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to prove lack of other housing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, rejecting the applicant's claim to housing in the demolished property. The applicant failed to demonstrate the absence of other suitable housing or prove absolute indigence, while the lower court correctly noted the existence of family assets and the long delay in seeking alternative solutions. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, del codice di procedura penale; The right to housing is not absolute and must be balanced against constitutional values like territorial development and environmental protection, requiring the applicant to prove the lack of other suitable housing and absolute indigence to justify the execution of demolition orders.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSOLILLO MARIANNA nato a NAPOLI il 12/02/1979 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Russolillo Marianna (come integrato dalla memoria con motivi aggiunti) risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.), e per genericità; reitera, peraltro, il motivo dell'istanza al giudice dell'esecuzione, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza. Relativamente alla questione del diritto all'abitazione prospettato nel ricorso in cassazione deve rilevarsi che il motivo è alquanto generico, poiché la ricorrente rileva il suo diritto all'abitazione nell'immobile abusivo, ma non ha rappresentato al giudice di prime cure e nemmeno nel ricorso in cassazione l'assenza di proprietà di altri immobili utili per l'abitazione.
L'ordinanza impugnata, invece, rileva l'esistenza di altri immobili nel nucleo familiare della ricorrente (figlio Russolino Paolo). Il diritto all'abitazione deve essere, infatti, utilmente confrontato con altri aspetti, pure costituzionalmente garantiti, e lo stesso non è assoluto: "Il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio.
Fattispecie relativa all'impugnazione del provvedimento demolitorio di un vano accessorio edificato abusivamente, la cui stessa natura, secondo la Corte, esclude che possa prospettarsi una necessità abitativa idonea a precluderne l'esecuzione" (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019 - dep. 26/11/2019, GIORDANO MARIA ROSARIA, Rv. 27799401; vedi, sulla necessità di allegare necessariamente l'inesistenza di altri immobili di proprietà, utili per l'abitazione, Sez. 3, del 5 giugno 2020 n. 17193, Manganiello, non massimata; vedi anche Cedu 21 aprile 2016 n. 46577, Ivanova Cherkezov V/ Bulgaria).
2. L'ordinanza impugnata rileva, inoltre, che dalla stessa domanda di assegnazione della locazione di immobile comunale (avente proprio ad oggetto l'immobile in demolizione) risulta l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile da demolire. Nel ricorso in cassazione si contesta in modo generico (e solo teorico) tale punto della motivazione, senza specificare l'assenza di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune e le relative prove del procedimento di esecuzione. Anche le condizioni economiche sono valutate dal giudice dell'esecuzione che rileva come la percezione del reddito di cittadinanza non rappresenta un elemento determinante per la prova di una situazione di assoluta indigenza. Inoltre, l'ordinanza rileva il lungo tempo trascorso dalla esecuzione della sentenza senza la ricerca di altra idonea soluzione abitativa (la domanda di un alloggio comunale è stata fatta solo recentemente e, peraltro per la casa oggetto di demolizione). Anche le condizioni di salute della ricorrente e del suo nucleo familiare sono rappresentate in modo generico.
3. Manifestamente infondato il motivo aggiunto, proposto nella memoria, sulla violazione del contraddittorio, in quanto l'ordinanza rileva l'assenza di prove sulla proprietà di altri immobili nel nucleo familiare. Del resto, il motivo aggiunto non è riferibile agli originari motivi di ricorso ("In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi" Sez. 6 - , Sentenza n. 9837 del 21/11/2018 Cc. (dep. 06/03/2019) Rv. 275158 - 01).Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav