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Ordinanza — n. 42141/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 616 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42141/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Berisha Milazim inadmissible due to its generic nature and lack of specific arguments. The defendant failed to critically analyze the lower court's reasoning or reproduce the essential content of the appellate arguments. Consequently, the court applied Article 616 of the Criminal Procedure Code to order the appellant to bear all procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and critical; generic complaints without substantive refutation of the lower court's evaluations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints Article 616 Criminal Procedure Code procedural costs Cassa delle Ammende lack of specificity motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA MILAZIM nato il 06/09/1964 avverso l'ordinanza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di BERISHA MILAZIM, compendiandosi in censure generiche in quanto non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che le doglianze difensive non superano il rilievo di inammissibilità del gravame fondato sulla genericità delle deduzioni prive di enunciazioni idonee a confutare o a sovvertire le valutazioni del primo giudice, limitandosi il ricorrente a richiamare i motivi di appello di cui neppure riproduce sinteticamente il contenuto, senza alcuna evidenziazione né degli elementi rappresentati nell'atto di appello volti a riempire di contenuto la condotta processuale del prevenuto, asseritamente meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche, o ad escludere la valenza degli elementi ostativi indicati dal Tribunale, né dei presupposti integranti la violazione del ne bis in idem addotti nel giudizio di prime cure che la Corte distrettuale ha sulla base degli atti processuali radicalmente escluso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President