Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual arguments and unreviewable discretion on building classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Clemente's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The defense argued the structure was a temporary shelter, but the court found it was a permanent new volume based on finishing works and plumbing installations. Furthermore, the court rejected arguments regarding the exclusion of the recidivism requirement, noting that the judge's discretionary assessment of the crime's duration and scope cannot be reviewed at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis c.p.; The Court of Cassazione holds that appeals containing merely factual arguments or challenging the discretionary evaluation of the material facts regarding the nature of a building and the duration of criminal conduct are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE GIUSEPPE nato a MESSINA il 17/01/1969 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di CLEMENTE GIUSEPPE deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo si compendia di censure meramente fattuali e comunque volte a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di questa Corte di legittimità in presenza di una motivazione rigorosamente logica e che non cessa di essere tale in forza del dissenso valutativo opposto dal ricorrente; rilevato invero che le contestazioni opposte dalla difesa, incentrate sul mancato accertamento del materiale utilizzato nell'intradosso della struttura contestata come abusiva, non valgono a qualificare la stessa come opera temporanea, ovverosia volta soltanto a preservare l'integrità dell'appartamento sottostante da eventuali infiltrazioni piovane, in presenza degli elementi sottolineati dalla Corte distrettuale all'evidenza sconfessanti l'eccepita provvisorietà, quali i lavori di puntuale rifinitura delle stuccature tra un pannello e l'altro della struttura interna e la realizzazione di impianti idrici e di scarico di un bagno, inequivocabilmente convergenti in termini di esecuzione di un nuovo volume vano collegato all'immobile sottostante; rilevato che il secondo motivo afferente al diniego dell'art. 131 bis si compone di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del gravame tenuto conto che viene valorizzata, ai fini dell'esclusione dell'indice-requisito previsto dal primo comma, sia la protrazione della condotta criminosa, in difetto di elementi attestanti l'intervenuta demolizione dell'opera - che la Corte di appello puntualizza non essere evincibile, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dalla presentazione della SCIA in sanatoria alla quale era stata allegata la sola dichiarazione di procedibilità -, demolizione che inequivocabilmente incide sulla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, Sentenza n. 47039 del 08/10/2015, Pm in proc.
De Rossi, Rv. 265448), sia la superficie del vano in corso di realizzazione che, attenendo ad una valutazione discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di alcun sindacato nella presente sede di legittimità, tanto più alla luce degli argomenti palesemente indeterminati addotti dalla difesa; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativa mente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore del