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Ordinanza — n. 42137/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to prove subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42137/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Vincenzo Leli's appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed generic, lacking specific factual and legal grounds, and failed to identify concrete defects in the lower court's reasoning regarding the destruction of accounting documents. Consequently, the court upheld the first instance decision, ruling that the subjective element of the crime was already established by the defendant's own conduct and the failure to present tax declarations.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be supported by specific factual and legal arguments identifying concrete defects in the lower court's reasoning; mere repetition of appeal grounds or failure to prove the subjective element of the crime renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement subjective intent proof tax fraud accounting procedural defect omissione della contabilità documenti mancanti produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
221616), venuto meno anche all'obbligo di presentazione della dichiarazione di imposta relativa alla stessa annualità della documentazione di cui era obbligatoria la conservazione e non rinvenuta all'esito della verifica fiscale; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 591 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
221616), venuto meno anche all'obbligo di presentazione della dichiarazione di imposta relativa alla stessa annualità della documentazione di cui era obbligatoria la conservazione e non rinvenuta all'esito della verifica fiscale; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 51836 del 03/10/2018
Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002
Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELI VINCENZO nato a L'AQUILA il 03/07/1968 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di LELI VINCENZO deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo profilo di censura, afferente al diniego della veste di amministratore di fatto della società cui è riferita l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, è del tutto privo dei requisiti imposti dall'art. 591 cod. proc. pen. non venendo né esposte le ragioni di fatto e gli elementi di diritto su cui si fonda la doglianza, ma soltanto genericamente richiamati i motivi di appello, né indicati i passaggi motivazionali della sentenza impugnata cui sono rivolte le contestazioni; rilevato che quanto al secondo profilo, concernente l'elemento soggettivo della condotta di distruzione o occultamento delle scritture contabili obbligatorie e delle fatture documentanti il volume di affari della società, il ricorso si compone di doglianze meramente contestative senza individuare alcun vulnus concreto della motivazione spesa dalla Corte distrettuale, che coerentemente desume il dolo dalla stessa condotta dell'imputato che, attraverso la mancata presentazione della documentazione richiestagli nel corso della verifica tributaria dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, avvalora definitivamente l'indubbia coscienza e volontà dell'azione, comprensiva della direzione finalistica normativamente richiesta, ove si consideri che, secondo quanto già affermato da questa Corte, l'elemento soggettivo è integrato nel reato in esame dalla prova della produzione di reddito e del volume di affari da parte del soggetto cui è riferita la condotta criminosa (Sez. 3, Sentenza n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, Rv. 274110;

Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616), venuto meno anche all'obbligo di presentazione della dichiarazione di imposta relativa alla stessa annualità della documentazione di cui era obbligatoria la conservazione e non rinvenuta all'esito della verifica fiscale; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il