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Ordinanza — n. 42136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Antonio Roma risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. Richiede inoltre una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente sottoponeva a sevizie (per mera crudeltà) il cagnolino della propria fidanzata, sul balcone di casa; l'imputato è stato visto da Marchionne che riferiva il comportamento in udienza (schiacciare le zampe e lanciare il cane dentro la cuccia).

Regesto Legislator

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art. 638 cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Richiede inoltre una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente sottoponeva a sevizie (per mera crudeltà) il cagnolino della propria fidanzata, sul balcone di casa; l'imputato è stato visto da Marchionne che riferiva il comportamento in udienza (schiacciare le zampe e lanciare il cane dentro la cuccia).

Parole chiave

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causalità del colpo di frusta lesione alla caviglia danneggiamento imposta sui cani risarcimento per atto illecito mangimi – prodotti e igiene

Disposizioni normative citate

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art. 638 cod. pen
La Corte di appello analizza anche la prospettazione della difesa della qualificazione dei fatti nella fattispecie prevista dall'art. 638 cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMA ANTONIO nato a PESCARA il 27/04/1988 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Antonio Roma risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. Richiede inoltre una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente sottoponeva a sevizie (per mera crudeltà) il cagnolino della propria fidanzata, sul balcone di casa; l'imputato è stato visto da Marchionne che riferiva il comportamento in udienza (schiacciare le zampe e lanciare il cane dentro la cuccia).

L'assenza di lesioni non risulta essenziale per la configurabilità del reato in quanto è sufficiente la sottoposizione a sevizie (Sez. 5 - , Sentenza n. 8449 del 04/02/2020 Ud. (dep. 02/03/2020 ) Rv. 278660 - 0). La Corte di appello analizza anche la prospettazione della difesa della qualificazione dei fatti nella fattispecie prevista dall'art. 638 cod. pen. e, correttamente, evidenzia come nel caso il bene giuridico leso è quello del sentimento per gli animali e non la proprietà privata del cagnolino (Sez. 2, Sentenza n. 47391 del 30/11/2011 Ud. (dep. 21/12/2011 ) Rv. 252055 - 0;

Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 ) Rv. 238457 - 0). Il ricorso reitera i motivi di appello e non si confronta con le adeguate e dettagliate motivazioni della sentenza che ha analizzato tutto il materiale probatorio senza parcellizzazione e con valutazione di merito ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per il reato contestato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

In relazione alla natura del procedimento, in Camera di Consiglio, le spese non sono dovute in quanto nessuna attività concreta, diretta a contrastare l'avversa pretesa, a tutela dei propri diritti ed interessi di natura civile e risarcitoria, è stata compiuta: «Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria" (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell