Criminal appeal dismissed as mere alternative reading of evidence without provable motivational defect under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ruffa Irene inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellate court had logically established the defendant's intent by highlighting the role of her accountant, Bafunno, who acted in her interest regarding unremitted tax payments. The Supreme Court rejected the alternative reading of evidence as lacking any demonstrable motivational defect under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based solely on a hypothetical alternative interpretation of evidence, devoid of any specific provable defect in the lower court's reasoning, must be declared inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFA IRENE nato a TORINO il 29/10/1976 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di RUFFA IRENE, compendiandosi in doglianze volte a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie senza alcuna individuazione di un vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che la Corte d'Appello ha dato conto in maniera logica dei motivi per i quali ha ritenuto sussistente il dolo del reato, in cui si è valorizzato il ruolo del coimputato Bafunno, che, in quanto commercialista della ricorrente, agiva nell'interesse della sua cliente la quale non poteva non essere consapevole della mancata erogazione in proprio favore di prestazioni ad opera della ditta La Nuvola, atteso che l'alterazione dei registri IVA era stata compiuta a suo esclusivo vantaggio, senza che la suddetta valutazione probatoria, avulsa da specifici travisamenti e priva di incoerenze o fratture argomentative, possa essere oggetto di sindacato ad opera di questo giudice di legittimità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente -