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Ordinanza — n. 42129/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42129/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKEJA ARTUR ALIAS SHEJA ARDIAN nato il 12/08/1978 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG n 15696/2022 Rilevato che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso in data 2 maggio 2022. Considerato che il ricorso di Skeja Artur che contesta la motivazione della sentenza che lo ha condannato, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e C 26.000,00 di multa, in relazione agli artt. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 112 cod.pen., per la detenzione di Kg. 55 di marijuana, è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto del 2 maggio 2022 del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244).

Regesto Legislator

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art. 112 cod.pen, art. 589 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si determina in 500,00, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Rv. 264377 - 01; Sez. 7, n. 27573 del 08/04/2013, Rv. 255496 - 01).

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria tacita revoca dell'opposizione revoca dell'annullamento rinuncia al diritto revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod.pen
309, art. 112 cod.pen., per la detenzione di Kg.
art. 589 cod.proc.pen
55 di marijuana, è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto del 2 maggio 2022 del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si determina in 500,00, in quanto l'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKEJA ARTUR ALIAS SHEJA ARDIAN nato il 12/08/1978 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG n 15696/2022 Rilevato che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso in data 2 maggio 2022. Considerato che il ricorso di Skeja Artur che contesta la motivazione della sentenza che lo ha condannato, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e C 26.000,00 di multa, in relazione agli artt. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 112 cod.pen., per la detenzione di Kg. 55 di marijuana, è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto del 2 maggio 2022 del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si determina in 500,00, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Rv. 264377 - 01; Sez. 7, n. 27573 del 08/04/2013, Rv. 255496 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consigli re stensore Il Presidente