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Ordinanza — n. 42128/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for generic appeal lacking critical analysis of factual basis for liability determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42128/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ilva inadmissible for failing to provide a critical analysis of the facts supporting the conviction. The defendant argued that liability was based on a Guardia di Finanza officer's testimony rather than the official report, but the court noted the defense did not contest the underlying accounting records. Consequently, the appeal was rejected as generic, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks a critical analysis of the factual basis of the decision, particularly when the contested facts are already established by undisputed evidence or precluded by the trial's progression.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility critical analysis requirement factual basis of conviction Guardia di Finanza testimony accounting records evidence procedural costs award Cassa delle Ammende fine sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
27449 del 04/06/2014, Corcione, non mass.), e comunque ampiamente superata dalla rituale acquisizione nel contraddittorio delle parti della testimonianza dell'agente di PG; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
27449 del 04/06/2014, Corcione, non mass.), e comunque ampiamente superata dalla rituale acquisizione nel contraddittorio delle parti della testimonianza dell'agente di PG; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 10996 del 17/02/2010, Vanrore
Sez. 5, Sentenza n. 20824 del 08/03/2018, Di Francesco
Sez. 5, Sentenza n. 20824 del 08/03/2018, Di Francesco, Rv.
Sez. 3, n. 27449 del 04/06/2014, Corcione
Sez. 3, n. 27449 del 04/06/2014, Corcione, non mass.), e comunque ampiamente superata dalla rituale acquisizione nel contraddittorio delle parti della testimonianza dell'agente di PG; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPALINI ILVA nato a SAN GIMIGNANO il 01/07/1931 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di CIAMPALINI ILVA deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il ricorso deve ritenersi generico in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che ha fondato l'accertamento della responsabilità dell'imputata sulla deposizione resa dall'ufficiale della Guardia di Finanza che ha proceduto alla verifica fiscale nei confronti della società da costei amministrata, e non sul processo verbale di constatazione che comunque è pienamente utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in esso contenuti che gli operanti si limitano a constatare (Sez. 6, Sentenza n. 10996 del 17/02/2010, Vanrore Rv. 246686;

Sez. 5, Sentenza n. 20824 del 08/03/2018, Di Francesco, Rv. 273031); rilevato che gli omessi versamenti IVA sono stati, come emerge dalle dichiarazioni del teste, tratti dalle scritture contabili regolarmente tenute dalla società in cui risultavano annotate le operazioni imponibili, sulle quali si è proceduto al calcolo dell'IVA sugli acquisti per l'anno 2013, tenendo altresì conto del residuo dell'annualità precedente, risultanze rispetto alle quali la difesa non ha preso neppure posizione; rilevato che le contestazioni difensive, incentrate sul momento dell'emersione della notizia di reato, secondo la difesa antecedenti alla formazione del PVC, integrano una quaestio facti, rispetto alla quale ogni indagine è ormai preclusa attenendo a valutazioni di merito sul significato degli atti fino ad allora acquisiti (cfr.

Sez. 3, n. 27449 del 04/06/2014, Corcione, non mass.), e comunque ampiamente superata dalla rituale acquisizione nel contraddittorio delle parti della testimonianza dell'agente di PG; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il