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Ordinanza — n. 42127/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and lack of specific factual allegations regarding deductible costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lingua Patrizia inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued for cost deductions but failed to provide specific factual allegations or evidence to substantiate the claimed amounts. The court ruled that without concrete proof, unaccounted costs cannot be considered in tax-related criminal proceedings, rendering the appeal generic and theoretical.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; In tax-related criminal cases, unaccounted deductible costs may only be considered if supported by specific factual allegations establishing their certainty or reasonable doubt of existence.

Parole chiave

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manifest unfoundedness tax crimes deductible costs factual allegations criminal appeal procedural inadmissibility burden of proof deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 40412 del 13/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINGUA PATRIZIA nato a ALESSANDRIA il 01/05/1962 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (come integrato da successiva memoria del 26 settembre 2022) proposto da Lingua Patrizia risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione sulla responsabilità della ricorrente e rileva il superamento della soglia (più del doppio) in considerazione del volume di affari e delle spese detratte in misura forfettaria, in relazione alla media del settore, del 38 %, pur senza nessuna documentazione. Inoltre, la sentenza impugnata rileva che mai l'imputato ha indicato quali sarebbero i costi da dedurre, che, all'esito della loro valutazione, non farebbero superare la soglia di punibilità.

Infatti, i costi non contabilizzati possono essere valutati solo in presenza di specifiche allegazioni fattuali: "In tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza" (Sez. 5 - , Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019 ) Rv. 277120 - 01).

Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione ma ribadisce acriticamente il motivo dell'appello, senza prospettazioni specifiche sull'ammontare dei costi. Il ricorso si appalesa, quindi, generico ed in fatto, con enunciati solo teorici, e vaghi, senza riferimenti alle concrete prove dell'istruttoria dibattimentale, specificamente indicate nella sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend