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Ordinanza — n. 42126/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded grounds; procedural defect precludes substantive review of prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds, rejecting the appellant's generic arguments without substantive engagement. The lower court's factual finding that the defendant was aware of the illegal works was deemed a non-appealable merit evaluation. Consequently, the Court refused to examine the subsequent prescription defense, ruling that the procedural defect barred any further analysis of non-punishment causes.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When an appeal is inadmissible for manifestly unfounded grounds, the Court of Cassation cannot examine subsequent defenses such as prescription, as the procedural defect prevents the formation of a valid challenge relationship.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds inadmissibility of appeal prescription defense merit evaluation procedural defect violazione delle norme edilizie licenza edilizia per abitazioni effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRACCINI STEFANO nato a CESENA il 14/05/1976 avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (come integrato dalla successiva memoria del 26 settembre 2022) proposto da Piraccini Stefano è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; lo stesso reitera i motivi di appello in modo alquanto generico senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza e prospetta un vizio della motivazione della sentenza in realtà non sussistente. La sentenza impugnata evidenzia come l'imputato era il progettista e direttore dei lavori, sia per il permesso di costruire n. 95 del 2016, sia per la SCIA n. 576 del 2016 e anche per la SCIA n. 585 del 2016. Egli, pertanto, era a conoscenza delle opere abusive realizzate (opere abusive non contestate - divisione dell'unica abitazione rurale autorizzata in due unità immobiliari, una rurale e altra per civile abitazione -). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

2. Alla data della sentenza la prescrizione non era maturata. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione (eccepita con la memoria) eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tlz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos