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Ordinanza — n. 42125/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction, ruling arguments are mere complaints and facts are legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding administrative liability and criminal intent. The appellant argued that the lower court failed to properly consider economic crisis and tax evasion amounts, but the court found these arguments were merely complaints already adequately addressed. Consequently, the conviction for tax fraud was upheld based on the substantial amount evaded and the lack of proven mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: Appeals containing only complaints regarding facts or law already decided are inadmissible; criminal liability for tax evasion persists despite economic crisis unless specific exculpatory measures are proven.

Parole chiave

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tax fraud conviction administrative liability criminal intent economic crisis defense inadmissible appeal penal sentencing fiscal obligations accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
15349_22 Ritenuto che i motivi di ricorso di Ferazzoli Daniele, come integrati dalla memoria difensiva, depositata in data 28 settembre 2022, che contestano la motivazione sull'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n.
Art. 131 bis cod.pen.
Considerato che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131 bis cod.pen
Considerato che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018
Sez. 3 n. 20266 dell'8/4/2014
Sez. 1 n. 3155 del 25/09/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERAZZOLI DANIELE nato a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO il 10/10/1963 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 15349_22 Ritenuto che i motivi di ricorso di Ferazzoli Daniele, come integrati dalla memoria difensiva, depositata in data 28 settembre 2022, che contestano la motivazione sull'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sono inammissibili in quanto riproduttivi di doglianze, con riguardo alla responsabilità penale dell'amministratore di diritto e al dolo del reato, già proposti con il gravame di merito e adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione non manifestamente illogica e conforme a diritto.

Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da dai giudici del merito disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, e con decisione conforme a diritto, avendo correttamente ritenuto responsabile l'imputato, quale amministratore di diritto della società e come tale soggetto su cui grava l'obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 - 01). Quanto all'elemento soggettivo del dolo, la corte territoriale ha escluso la rilevanza della crisi economica derivante dal mancato pagamento dei crediti non avendo allegato di avere emesso fatture senza pagamento del corrispettivo e, soprattutto, non avendo dimostrato di avere assunto iniziative utili al recupero dei crediti e, comunque, iniziative anche sfavorevoli al proprio patrimonio per fare fronte all'obbligazione tributaria.

Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, l'imputato ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190).

Considerato che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato avendo la corte territoriale negato la sussistenza di un fatto di particolare tenuità in ragione dell'entità dell'importo evaso pari a C 1.260.757,19. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una pena contenuta nei limiti minimi edittali, senza considerare la difficile situazione economica in cui si trovava l'imputato, è inammissibile, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, con sufficiente e non manifestamente illogica motivazione le ragioni per cui è stata applicata una pena base leggermente superiore al minimo edittale (entità del tributo evaso).

Motivazione congrua e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022