Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to meet statutory penalty limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the first ground regarding subjective fault was not specific enough and had not been properly raised in the appellate judgment. The appellant argued for omitted reasoning on subjective intent, but the court noted this issue was previously limited to a 'marginal role' claim in the appeal. Consequently, the court affirmed the conviction based on the appellant's role as legal administrator and the significant tax evasion amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.lvo n. 74/2000; Art. 133 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack extrinsic specificity or were not properly devoluted in the prior judgment, and the penalty must be proportionate to the tax evasion amount and the defendant's role as administrator.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTI FABIO nato a VITERBO il 16/04/1954 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG n. 15292_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Galanti Fabio che deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 del d.lvo n. 74 del 2000, è privo di specificità estrinseca in quanto non si coniuga con la decisione impugnata tenuto conto della censura devoluta nel giudizio di appello nel quale, si badi, si deduceva unicamente il "ruolo marginale" del ricorrente, amministratore di diritto, mentre ora il ricorrente deduce l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, che non era stato oggetto di censura nell'atto di appello e che la disameni è preclusa dall'effetto devolutivo, limitato alle censure poste nell'impugnazione che non consente la deduzione dell'omessa motivazione con il ricorso per cassazione.
In ogni caso, la sentenza impugnata dà atto che il ricorrente era rappresentante legale/amministratore di diritto della società, ruolo che ha ricoperto dall'imputato fino alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, sicchè gravava su questi l'obbligo di presentare la dichiarazione anche in presenza di un amministratore di fatto tenuto conto che non risultavano elementi per ritenerlo estraneo alla gestione sociale, essendo suo preciso dovere quello di vigilare sull'amministrazione eventualmente svolta da altri e dell'ammontare delle imposte evase, elemento da cui trarre la prova del dolo specifico di evasione tenuto conto dell'ammontare dell'imposta evasa di oltre due milioni di euro.
Ritenuto che il secondo motivo che contesta la correttezza della motivazione sulla dosimetria della pena è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha congruamente argomentato le ragioni per le quali ha confermato la misura della pena superiore al limite minimo edittale in ragione dell'ammontare dell'imposta evasa, e ritenuto di non mitigare il trattamento sanzionatorio e ciò in ragione della valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410) (cfr. pag. 2). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consigfte, tensore Il Presidente D E PO S