Cassation court dismisses appeal as groundless, upholding lower court's finding of unjustified timekeeping errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luciano Togninelli inadmissible as manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's confirmation of unjustified timekeeping stamps at the wrong location, arguing a defect in the lower court's reasoning. The court rejected this, noting the appellate decision adequately substantiated the factual findings regarding the appellant's absence from work duties at the claimed site.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if manifestly unfounded, and the appellate court's factual findings are binding in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOGNINELLI LUCIANO nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 04/08/1953 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Luciano Togninelli risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità la timbratura dell'uscita dal lavoro, per più occasioni, a Rapallo invece che a Chiavari, sede di lavoro dell'imputato. La sentenza evidenzia come solo per alcune occasioni era giustificata la timbratura a Rapallo, mentre per più occasioni nessun servizio a Rapallo risultava svolto dall'imputato.
Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata ma reitera le motivazioni dell'appello ritenendo un vizio della motivazione della sentenza, non sussistente. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La parte civile ha presentato conclusioni e nota spese. Nei procedimenti in Camera di Consiglio le spese non sono dovute in quanto la parte civile non ha svolto nessuna attività concreta diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri diritti ed interessi, di natura civile e risarcitoria, essendosi limitata solo alla presentazione della nota spese e alle conclusioni scritte:
«Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell'art. 154 ter disp. at