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Ordinanza — n. 42116/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive evidence and violation of statutory principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Simonte Gianfranco inadmissible, dismissing arguments regarding the illogicality of the lower court's reasoning and the application of legal principles. The court found that the defense failed to challenge the decisive nature of the tax model regarding the company's 2010 activity, which was supported by multiple corroborating facts like business closure and outstanding debts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The power to renew investigative proceedings is limited to cases where acquired evidence is uncertain or the requested evidence is decisive for overturning the judgment; appeals claiming violation of legal principles regarding subjective elements of the crime are inadmissible when the lower court's assessment is consistent with established jurisprudence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility investigative renewal power decisive evidence requirement subjective element of crime procedural costs award tax evasion threshold evidence sufficiency modello aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
280244); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
280244); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244
(Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONTE GIANFRANCO nato a SAN CIPIRELLO il 14/05/1961 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di SIMONTE GIANFRANCO, corredato da successiva memoria illustrativa trasmessa in data 20.9.2022, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo concernente la pretesa illogicità della motivazione spesa a fondamento del diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria risulta palesemente contraddetto dal richiamo alla deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate che, avendo personalmente visionato il Modello 770 relativo all'anno di imposta 2010 e constatato che conteneva i dati relativi alla retribuzione del personale sino al giugno 2010, ne escludeva la necessità di acquisizione, senza che le doglíanze difensive affrontino tale dirimente rilievo, limitandosi ad evidenziare il contrasto tra il documento in questione e la deposizione della ex dipendente Russo Giuseppa che aveva dichiarato di essere stata licenziata alla fine dell'anno 2009; rilevato che quali che siano state le vicende lavorative della testimone, la doglianza difensiva nulla chiarisce sulla decisività del Modello 770 rispetto al dato saliente costituito dalla continuazione dell'attività dell'azienda anche nell'anno 2010, che la Corte distrettuale ha accertato in forza di plurime convergenti risultanze, quali la formale chiusura avvenuta attraverso la cancellazione della ditta dal registro dele imprese, le ingenti rimanenze del precedente anno di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2009, la mancanza di note relative alla restituzione di merce ai propri fornitori, la fornitura di ulteriori capi di abbigliamento attestata da una fattura emessa il 29.1.2010 nei confronti della ditta dell'imputato, senza che nessuno dei suddetti elementi sia stato contestato dalla difesa; rilevata conseguentemente l'inconfigurabilità di un'impossibilità di decisione allo stato degli atti cui è strettamente correlato l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria conferito al giudice del gravame, situazione che in tanto è profilabile in quanto í dati probatori acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività perché idoneo a sovvertire l'esito della sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo si sostanzia nell'enunciazione di principi in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità posto che l'accertamento della soglia di punibilità, cui la Corte di appello è pervenuta sulla base di una pluralità di elementi istruttori, senza che alcuna censura specifica sia stata sollevata in ordine al quantum dell'imposta evasa, contiene l'accertamento anche dell'elemento soggettivo, desumibile proprio dall'entità del superamento della soglia di punibilità unitamente alla mancata tenuta della documentazione contabile riferita al medesimo anno di imposta, elementi rispetto ai quali il deposito del Modello 770 è stato con coerente motivazione ritenuto del tutto neutro, stanti le molteplici interpretazioni cui si presta la relativa condotta; rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, nessuna ulteriore motivazione dovendo essere spesa dal giudice di merito sul diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, implicitamente ricavabile dall'affermata inapplicabilità delle attenuanti generiche, negate in ragione della considerevole entità delle imposte evase, tenuto conto che il legislatore fa dipendere la concessione di entrambi i predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 ottobre 2022 Il C