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Ordinanza — n. 42115/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for tax evasion as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giacomo Venuto's appeal inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his conviction for tax evasion, arguing for suspended sentence and mitigating circumstances based on his specific criminal history and business choices. The court rejected these arguments, noting that the lower court's reasoning was sound, the risk of reoffending was negative, and the denial of generic mitigation was merely a calculation factor, not a legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for manifestly unfounded and generic grounds precludes the formation of a valid litigation relationship, thereby excluding the possibility of raising subsequent bars to punishment such as prescription.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic grounds dismissal tax evasion conviction prescription bar exclusion procedural inadmissibility suspended sentence denial mitigating circumstances contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 34754 del 20/11/2020
Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017
Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014
(Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENUTO GIACOMO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 24/08/1962 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giacomo Venuto è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità. Sulla sospensione condizionale della pena la Corte di appello richiama i numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato e, quindi, la prognosi di reiterazione dei reati deve ritenersi negativa (implicitamente, vedi Sez. 4 - , Sentenza n. 34754 del 20/11/2020 Ud. (dep. 07/12/2020) Rv. 280244). Sulla responsabilità del ricorrente la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la scelta imprenditoriale di pagare le retribuzioni ai dipendenti e l'assenza di uno stato di necessità ("Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare" (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017 - dep. 22/09/2017, Agozzino, Rv. 27118901).

Sul punto, del resto, il ricorso è generico ed in fatto.

2. Sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti alla recidiva la sentenza risulta adeguatamente motivata con il richiamo ai numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato. Del resto, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

3. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa d