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Ordinanza — n. 42108/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing outside the 45-day statutory period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Santomauro Daniele inadmissible because it was submitted significantly beyond the statutory deadline. The appellant incorrectly argued that the deadline for depositing the appellate judgment was subject to holiday suspensions, contrary to established case law. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585 cod. proc. pen.; Art. 1 legge n. 742/1969: Procedural deadlines for judicial acts are not subject to holiday suspension unless explicitly provided by law, and appeals filed after the expiration of these periods are inadmissible.

Parole chiave

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procedural deadline holiday suspension appellate judgment statutory period inadmissible appeal Corte di Cassazione criminal procedure code opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 cod. proc. pen.
L'impugnazione deve ritenersi tardiva, poiché il termine di 45 giorni ex art. 585 cod.
Art. 1 della legge n. 742 del 1969
Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento)" (Sez.
d. I. n. 132 del 2014
legge 10 novembre 2014, n. 162
132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art.
art. 16 della legge 10 novembre 2014, n. 162
162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni.
art. 585 cod. proc. pen
L'impugnazione deve ritenersi tardiva, poiché il termine di 45 giorni ex art. 585 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017 Cc.
742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento)" (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017 Cc. (dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOMAURO DANIELE nato a VALLO DELLA LUCANIA il 17/07/1988 avverso l'ordinanza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Santomauro Daniele risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'impugnazione deve ritenersi tardiva, poiché il termine di 45 giorni ex art. 585 cod. proc. pen., a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni per il deposito della motivazione, al momento della presentazione dell'appello (il 14 dicembre 2020) era ampiamente scaduto (termine massimo 12 novembre 2020, sentenza del 1 luglio 2020, depositata il 29 settembre 2020). Il ricorso sul termine di impugnazione ritiene - erroneamente - che il termine per il deposito della sentenza sia sottoposto alla sospensione feriale: "I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.

I. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento)" (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017 Cc. (dep. 18/09/2017 ) Rv. 270586 - 01). L'appello, pertanto, correttamente è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori dal termine previsto.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec