Italian court dismisses appeal against drug trafficking sentence for generic grounds and reiterative arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a ten-month prison sentence and fine for cocaine trafficking, arguing for generic mitigating circumstances and contesting the recidivism finding. The court rejected these claims as generic, lacking specific critique of the lower court's reasoning, and reiterative of arguments already dismissed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and reiterative, failing to provide a specific critique of the contested decision's reasoning or contradicting established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTO FLORA nato a NAPOLI il 30/04/1971 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.BENEDETTO Flora ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha rideter- minato la pena nei confronti della ricorrente in mesi dieci di reclusione ed euro 3.333 di multa, per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupe- facente del tipo cocaina suddivisa in 34 confezioni re di un episodio di spaccio, ritenuta la recidiva.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferi- mento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla applicazione della recidiva.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in con- trasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione me- ramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, sui precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza.
Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Baníc e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di- niego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico ri- conoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.3.2 Del tutto congruamente è stata poi motivata la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità cri- minale ingravescente, della prosecuzione dell'attività di cessione di stupefacenti su piazza quale espressione di ennesima manifestazione di una condotta perseve- rante nel crimine, che denota serialità, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, un pro- filo di maggiore riprovevolezza e accrescimento dello spessore criminoso. .
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in