Cassation court dismisses appeal against sentence for driving without license, citing lack of personalized sentencing evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court failed to provide a personalized sentencing evaluation. The appellant argued for a more tailored approach to the penalty, but the court found the sentence close to the statutory minimum sufficient. Consequently, the court ruled that the lower court's decision adhered to established principles regarding the discretion in sentencing within the statutory range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The determination of a sentence within the statutory minimum and maximum is a discretionary power of the trial judge that is unreviewable when the penalty is applied near the minimum, requiring only implicit reference to the criteria of adequacy and equity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCAIDA CARLO nato a ERICE il 18/09/1986 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; \
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.BUCAIDA Carlo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani, ha rideterminato la pena nei suoi confronti, in mesi uno giorni quindici di arresto ed euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
2. Il ricorrente lamenta difetto motivazionale in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, in assenza di una valutazione personalizzata. 3.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato in presenza di trattamento sanzionatorio attestato in termini di poco discosti dal minimo edittale. Sotto questo profilo il giudice di appello non ha fatto che attenersi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare, sebbene implicitamente, gli argomenti addotti dai giudici di legittimità in ordine ai criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. 3.1 Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596).
Nella specie la pena edittale della reclusione è stata indicata in misura di poco superiore al minimo edittale, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo, per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. 1.7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro