Cassation appeal dismissed as inadmissible for being new grounds not raised in the appeal against the lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were new and not contested during the prior appeal proceedings. The appellant argued for a violation of law regarding recidivism, but the court noted that only the opposing valuation of mitigating circumstances had been challenged. Consequently, the appeal was rejected under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are new and were not contested in the preceding appeal, as the court of last instance can only review the legal application of facts already established and argued below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEMPESTA MARCO nato a BARI il 06/06/1989 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.TEMPESTA Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha ridetermi- nato la pena nei suoi confronti in relazione a ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, a seguito di pronuncia assolutoria per il reato concorrente, ritenuta la recidiva.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento alla applicazione della recidiva.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili in quanto improponibili dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen. in quanto nuovi, dal momento che con l'appello era stato contestato esclusivamente il giudizio dì valenza tra le circostanze di segno opposto, ricono- sciuto in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 Il Pr