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Ordinanza — n. 42100/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against driver's license revocation as administrative sanction not violating reformatio in pejus.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42100/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giuseppe Nespolo's appeal against the revocation of his driver's license inadmissible. Nespolo argued this constituted a reformatio in pejus since the public prosecutor did not appeal the first-instance judgment. The court rejected this claim, ruling that the license revocation is an administrative sanction imposed by law following a criminal conviction, not a new criminal penalty. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 189, comma 6, cod. strada; Art. 616 cod. proc. pen.: The revocation of a driver's license imposed pursuant to Art. 189, comma 6, of the Road Code, following a criminal conviction for traffic offenses, constitutes an administrative sanction and does not violate the prohibition of reformatio in pejus when the public prosecutor does not appeal the first-instance judgment.

Parole chiave

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reformatio in pejus driver license revocation administrative sanction criminal appeal road code provision guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 189, comma 6, cod. strada
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez.3, n.13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv.279138
strada, in conseguenza della sentenza di condanna per la man- cata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue "ex lege" al reato (sez.3, n.13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv.279138).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESPOLO GIUSEPPE nato a ALESSANDRIA il 17/10/1963 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.NESPOLO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in ri- forma della decisione del Tribunale di Alessandria, aveva disposto di ufficio la revoca della patente di guida al conducente ritenuto responsabile del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. con l'aggravante di essere con- ducente di autoarticolato in esercizio ad attività di trasporto di cose.

2. Il ricorrente assume che tale statuizione costituisca reformatio in pejus rispetto alla sentenza di primo grado in assenza di impugnazione della pub- blica accusa.

3. La deduzione contrata con il consolidato orientamento del giudice di le- gittimità secondo cui in tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" l'irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189, comma 6, cod. strada, in conseguenza della sentenza di condanna per la man- cata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue "ex lege" al reato (sez.3, n.13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv.279138).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 I