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Ordinanza — n. 42094/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic denial of mitigating circumstances due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a reduced sentence for failing to stop or assist in a traffic accident he caused. He argued for generic mitigating circumstances, but the court rejected this as a generic and repetitive claim lacking specific critique of the lower court's reasoning. The court ruled that denying these circumstances was justified by the appellant's lack of compensatory intent and poor procedural conduct, requiring specific motivation rather than automatic recognition.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the appeal is generic and repetitive, as the court need only address decisive elements and the benefit requires specific premial motivation based on resipiscence.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances traffic accident liability procedural resipiscence appeal inadmissibility specific judicial motivation Italian criminal procedure sentencing reduction attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Banica e altri, rv. 256172
Lamina, Rv.271315
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLLDASHI MERSIN nato il 12/03/1953 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.OLLDASHI Mersin ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno, mesi sei di reclusione in relazione al reati di omessa fermata e omessa assistenza a persone coinvolte in incidente stradale dallo stesso provo- cato.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in con- trasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sull'assenza di profili di meritevolezza, in ragione dell'assenza di intenti risarcitori e per un comportamento processuale che non ha evidenziato elementi di resipiscenza.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di- niego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico ri- conoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost: sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settem