Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit and failure to address appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Paulin Okwaraji inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for heroin importation, arguing the phone intercepts were misinterpreted and he played no role. The court rejected these claims as baseless, noting the appellate judgment provided a logical and consistent interpretation of the evidence that left no room for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack critical analysis of the appellate judgment, and merely repeat previously dismissed objections without addressing the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKWARAJI PAULIN nato il 22/02/1972 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0KWARAJI Paulin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Padova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di importazione in concorso di oltre un chi- logrammo e mezzo di eroina e lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche indizianti, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda che escludeva qualsiasi apporto partecipativo del prevenuto alla fattispecie in esame.
3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello. I giudici di appello hanno esplicitato, con motivazione articolata e coerente, le chiavi di lettura del materiale captativo e, trattandosi di interpretazione del tutto logica e priva di evidenti contraddizioni, con particolare riferimento alle conversazioni da cui è stato desunto il concorso del ricorrente nel reato di importazione dalla Tanzania del carico di eroina, il relativo giudizio si sot- trae al sindacato del giudice di legittimità.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021