Ordinanza — n. 42091/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGILLO GENNARO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 20/12/1988 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle patti) udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; 1.MORGILLO Gennaro ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha ridetermi- nato la pena nei suoi confronti in relazione al reato di detenzione di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina in anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42091/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è tardivo in quanto doveva essere proposta nel termine di quaran- tacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza ai sensi dell'art.585 lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGILLO GENNARO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 20/12/1988 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle patti) udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.MORGILLO Gennaro ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha ridetermi- nato la pena nei suoi confronti in relazione al reato di detenzione di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina in anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa.
2. Il ricorrente deduce difetto motivazionale in punto di accertamento della responsabilità e di dosimetria della pena.
3. Il ricorso è tardivo in quanto doveva essere proposta nel termine di quaran- tacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza ai sensi dell'art.585 lett.
c) cod.proc.pen. pronunciata in data 2 Luglio 2021, mentre l'im- pugnazione è stata depositata in data 13 Dicembre 2021 e quindi tardivamente di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen. senza formalità di rito.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 Il Presid