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Ordinanza — n. 42086/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42086/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Carta Patrick ricorre con ricorso straordinario ex art.625 bis cod.proc.pen. avverso ordinanza del 4 Marzo 202/_con la quale il giudice di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente per es- sere stato sottoscritto personalmente dall'imputato. Assume il Carta l'errore di fatto in cui era incorso il giudice di legittimità per non avere provveduto a costituire il contraddittorio tra le parti mediante notifica dell'avviso di fissazione della udienza e per non avere pronunciato l'estinzione del reato di associazione per delinquere per intervenuta prescrizione. 2 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili, in quanto il vizio rilevato dal giudice di legittimità, concernente l'impugnazione da parte di soggetto non legittimato giustifica una pronuncia di inammissibilità (ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.) senza formalità, e quindi de plano, non essendo per- tanto previsto l'avviso di trattazione della udienza camerale non partecipata con conseguente impossibilità di entrare nel merito delle doglianze.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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diritto a un difensore diritto a un ricorso effettivo esame di cassazione carta dei diritti fondamentali diritti della vittima diritto di agire in giudizio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA PATRICK nato il 28/11/1973 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA.dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; RITENUTO IN FATTO. e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carta Patrick ricorre con ricorso straordinario ex art.625 bis cod.proc.pen. avverso ordinanza del 4 Marzo 202/_con la quale il giudice di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente per es- sere stato sottoscritto personalmente dall'imputato. Assume il Carta l'errore di fatto in cui era incorso il giudice di legittimità per non avere provveduto a costituire il contraddittorio tra le parti mediante notifica dell'avviso di fissazione della udienza e per non avere pronunciato l'estinzione del reato di associazione per delinquere per intervenuta prescrizione. 2 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili, in quanto il vizio rilevato dal giudice di legittimità, concernente l'impugnazione da parte di soggetto non legittimato giustifica una pronuncia di inammissibilità (ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.) senza formalità, e quindi de plano, non essendo per- tanto previsto l'avviso di trattazione della udienza camerale non partecipata con conseguente impossibilità di entrare nel merito delle doglianze.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 Il P