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Ordinanza — n. 42082/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42082/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42082/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO DOMENICO nato a PALERMO il 11/08/1995 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; 1.BERTOLINO Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 in ragione del rilevato possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e mari- juana dal quale era possibile ricavare 129 dose droganti e lo aveva con- dannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.800 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42082/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO DOMENICO nato a PALERMO il 11/08/1995 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; 1.BERTOLINO Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 in ragione del rilevato possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e mari- juana dal quale era possibile ricavare 129 dose droganti e lo aveva con- dannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.800 di multa.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina impugnabilità della decisione di rinvio abuso di sostanze controllo della commisurazione della pena riesame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO DOMENICO nato a PALERMO il 11/08/1995 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BERTOLINO Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 in ragione del rilevato possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e mari- juana dal quale era possibile ricavare 129 dose droganti e lo aveva con- dannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.800 di multa.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge per e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità e misura del trattamento sanzio- natorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e privi di enunciazione delle ragioni di di- ritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione. In effetti le sentenze di merito hanno ampiamente enunciato le ragioni per cui sono pervenuti all'affermazione di penale responsabilità e hanno modulato il trattamento sanzionatorio su criteri minimi editali 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022