Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of first instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Ciacera's appeal against the second-instance sentence inadmissible. Ciacera argued the lower court lacked motivation regarding his criminal responsibility and the specific evidence linking drugs to trafficking, but the Court found these grounds generic and repetitive. The appeal was rejected because the first-instance judgment was linear, consistent, and adequately motivated without logical contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific criticism of the contested decision, and merely reiterate arguments already rejected with adequate legal-motivational reasoning in the prior judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIACERA GIUSEPPE nato a TRANI il 19/02/1981 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.CIACERA Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina e di due episodi di cessione.
2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità contestando la univocità del patrimonio indiziario utilizzato e contestando la destinazione allo spaccio della sostanza.
3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.
Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente motivato sulle ragioni per cui aveva ravvisato la responsabilità della prevenuta in ordine alle cessioni operate in favore del LICITRA e del FLORIDIA e ha inoltre evidenziato la ricor- renza di tutti i profili sintomatici della detenzione con finalità di spaccio. Le censure sono in fatto e non suscettibili di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Il trattamento sanzionatorio poi è attestato in misura inferiore alla misura media edittale e il giudice di primo grado ha fornito adeguata e non illo- gica motivazione delle ragioni per cui risulta attestato in misura superiore al minimo di legge ((sentenza Tribunale di Ragusa pag.6).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembr