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Ordinanza — n. 42076/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42076/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42076/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO LUCIA nato a NAPOLI il 12/10/1977 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; 1.PAGANO Lucia ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Teramo che la aveva riconosciuta colpevole dei reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e l'aveva condan- nata alla pena di anni uno mesi sei di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e l'aveva condan- nata alla pena di anni uno mesi sei di reclusione.

Parole chiave

Generato dall'IA
omissione di soccorso diritto a un difensore spese di difesa assenza di caso di rigore diritto a un ricorso effettivo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO LUCIA nato a NAPOLI il 12/10/1977 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.PAGANO Lucia ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Teramo che la aveva riconosciuta colpevole dei reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e l'aveva condan- nata alla pena di anni uno mesi sei di reclusione.

2. La ricorrente denuncia violazione di legge per non essere stata pro- nunciata l'assoluzione della ricorrente.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e privi di enunciazione delle ragioni di di- ritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 Il Presi