Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42075/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against probation sentence for drug possession as generic and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Bannour Aymen and Mahmoud Fawzi inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The defendants challenged a Verona court sentence for hashish possession, arguing violations of law regarding acquittal grounds and sentencing, while Mahmoud also requested conditional suspension of the penalty. The court rejected these claims as too generic, noting that the lower court properly ratified the plea bargain and explicitly excluded statutory acquittal conditions based on the parties' voluntary waiver of evidence and the nature of the sentencing phase.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals alleging generic violations of law or motivational defects in plea-bargain sentencing decisions are inadmissible when the lower court's reasoning, though brief, adequately reflects the parties' voluntary waiver of evidence and the specific procedural context of sentencing upon request.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds plea bargain sentencing hashish possession conditional suspension denial procedural costs Corte di Cassazione sospensione condizionale della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
I ricorrenti deducevano rispettivamente violazione di legge e vizio motiva- zionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in ordine alla misura della pena applicata.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
I ricorrenti deducevano rispettivamente violazione di legge e vizio motiva- zionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BANNOUR AYMEN nato il 26/06/2000 MAHMOUD FAWZI nato il 22/10/1992 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. BANNOUR Aymen e MAHMOUD Fawzi ricorrono avverso la sentenza indi- cata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Verona ha applicato loro la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione a ipotesi di detenzione in concorso di sostanza stupefacente del tipo hashish. I ricorrenti deducevano rispettivamente violazione di legge e vizio motiva- zionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in ordine alla misura della pena applicata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Con una distinta impugnazione MAHMOUD Fawzi deduce al- tresì violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. l i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo. Quanto al MAHMOUD non ricorre altresì violazione di legge o vizio motivazio- nale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizio- nale della pena, atteso che la richiesta di applicazione della pena non era subordi- nata al riconoscimento del beneficio e al contempo il giudice ha escluso una pro- gnosi favorevole sull'astensione del prevenuto dalla commissione di ulteriori reati.4.

Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Sette