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Ordinanza — n. 42074/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42074/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BONZI GIANFRANCO nato a CONTARINA il 16/10/1964 avverso la sentenza del 05/12/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; MOTIVI della DECISIONE 1.11 Tribunale di Cremona con sentenza in data 5 Dicembre 2019 dichiarava non doversi procedere nei confronti di BONZI Gianfranco in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186 comma 7) C.d.S., per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42074/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il collegio ritiene di dovere aderire a tale giurisprudenza con conseguente dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso.

Parole chiave

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censure procedurali ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena revisione processuale riconsiderazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BONZI GIANFRANCO nato a CONTARINA il 16/10/1964 avverso la sentenza del 05/12/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; MOTIVI della DECISIONE 1.11 Tribunale di Cremona con sentenza in data 5 Dicembre 2019 dichiarava non doversi procedere nei confronti di BONZI Gianfranco in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186 comma 7) C.d.S., per intervenuta prescrizione.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia deducendo violazione di legge per avere il giudice omesso di provvedere in ordine alla trasmissione degli atti al Prefetto per l'accertamento delle condizioni per l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice di legittimità ha infatti riconosciuto l'inammissibilità della richiesta di trasmissione degli atti ogni qualvolta il giudice penale, nel pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, abbia omesso di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa ex art.221 comma secondo C.d.S. (sez.4, 13/01/2010, PG in proc.Testini, Rv.246647).

4. A tale conclusione si perviene, come ricordato in altro condivisibile arresto di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 14536 del 15/4/2010, Bernardis, non mass.), in quanto, come è noto, ogni mezzo di impugnazione è finalizzato ad ottenere una pronunzia che modifichi o metta nel nulla, in tutto o in parte, una decisione che l'impugnante ritiene pregiudizievole per i propri interessi. Purtuttavia, quando la parte è in condizione di far venir meno gli effetti della pronuncia senza dover richiedere l'intervento del giudice nel grado superiore, viene meno l'interesse concreto ad impugnare, pur se la decisione dovesse ritenersi, in ipotesi, erronea (cfr.

Sez. Un., n. 4419 del 25/1/2005, Gioia ed altro, Rv. 229982). Ciò si verifica anche in ipotesi di omessa pronuncia, ove la parte interessata possa ovviare direttamente alla stessa. Il caso è proprio quello in esame, in relazione al quale non è stata censurata la mancata adozione di un provvedimento formale cui solo il giudice dell'impugnazione avrebbe potuto porre rimedio, ma è stata denunciato il mancato espletamento di un'attività meramente materiale (la trasmissione di atti al Prefetto) che la parte pubblica ricorrente ben avrebbe potuto svolgere essa stessa oppure richiedere all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (vedi sez.4, 23/02/2017 n. 12219, PG Campobasso ci Alexe Marian non mass.; n.6528 del 9/01/2018, Parisi, Rv.272207).

Il collegio ritiene di dovere aderire a tale giurisprudenza con conseguente dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 Settem