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Ordinanza — n. 42073/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42073/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42073/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDEH HUSANEY nato il 11/08/1998 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdatò- amyjs.p ) udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; t Motivi della decisione 1.BALDEH HUSANEY ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, decidendo ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa in relazione a episodi di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42073/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

Parole chiave

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azione di responsabilità verdetto di colpevolezza decisione incidentale impugnabile onere della prova accusa penale atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDEH HUSANEY nato il 11/08/1998 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdatò- amyjs.p ) udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; t Motivi della decisione 1.BALDEH HUSANEY ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, decidendo ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa in relazione a episodi di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

Il giudice di appello ha poi correttamente argomentato sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati nell'ambito della ipotesi di cui all'art.73 comma 4 dpr 309/90, né la stessa appare manifestamente errata La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 S