Ordinanza — n. 41978/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGATTA FRANCESCO nato a BRINDISI il 14/01/1971 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lagatta Fracesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è generico poiché non coglie la ratio decidenti: esiste un preciso divieto normativo, stabilito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., in forza del quale, in presenza della recidiva reiterata (che è stata riconosciuta nei confronti dell'imputato e non è stata contestata), non è consentito esprimere un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41978/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGATTA FRANCESCO nato a BRINDISI il 14/01/1971 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lagatta Fracesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è generico poiché non coglie la ratio decidenti: esiste un preciso divieto normativo, stabilito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., in forza del quale, in presenza della recidiva reiterata (che è stata riconosciuta nei confronti dell'imputato e non è stata contestata), non è consentito esprimere un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il