Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41977/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacking critical analysis of first instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41977/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Lazzari inadmissible due to its generic nature. Lazzari challenged the second-instance confirmation of his attempted theft conviction but failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Lazzari was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely generic and lacks a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds critical analysis attempted theft Cassation procedure tentata rapina atto preparatorio non punibile fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI ROBERTO nato a LUGO il 18/06/1963 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lazzari Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto; Considerato che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso, sono generiche perché non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2