Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ciobanu Constantin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court lacked motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Supreme Court found this complaint generic and outside the specific grounds permitted for review under Article 448. Consequently, the court rejected the appeal because the complaint failed to identify specific factual elements omitted by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal alleging a lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it is generic and does not specify the factual elements allegedly omitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOBANU CONSTANTIN (CUI 04C04A7) nato il 02/12/1982 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ciobanu Constantin ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Mantova, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; Considerato che la doglíanza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
— esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessí, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/