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Ordinanza — n. 41972/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41972/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41972/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHNOUNI AYOUBI nato a BENI MELAL( MAROCCO) il 03/10/1998 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sahnouni Ayoubi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generica, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHNOUNI AYOUBI nato a BENI MELAL( MAROCCO) il 03/10/1998 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sahnouni Ayoubi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generica, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato flagrante indagine per furto scippo accuse di abuso identificazione forense rapina
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHNOUNI AYOUBI nato a BENI MELAL( MAROCCO) il 03/10/1998 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sahnouni Ayoubi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generica, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/