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Ordinanza — n. 41969/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41969/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41969/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA GUSTAVO nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Costa Gustavo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico, poiché non si misura con la riposta già fornita dalla Corte di appello che ha ritenuto "inadeguata per difetto" la pena di appena mesi sette ed euro 190 di multa, considerate le numerose condanna, anche successive al fatto, riportate dall'imputato per reati contro il patrimonio e l'errore, favorevole all'imputato (e quindi non emendabile in assenza di impugnazione del P.M.), nel calcolo della riduzione per il rito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41969/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte colpa del patrocinatore testimone a carico testimonianza della vittima condotta colpevole perizie mediche discordanti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA GUSTAVO nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Costa Gustavo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico, poiché non si misura con la riposta già fornita dalla Corte di appello che ha ritenuto "inadeguata per difetto" la pena di appena mesi sette ed euro 190 di multa, considerate le numerose condanna, anche successive al fatto, riportate dall'imputato per reati contro il patrimonio e l'errore, favorevole all'imputato (e quindi non emendabile in assenza di impugnazione del P.M.), nel calcolo della riduzione per il rito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1