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Sentenza — n. 41967/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41967/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41967/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di Marotta Angelina per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, consistite nel cagionare a Antemir Mariana Vasilica un abrasione guarita in tre giorni, fatto commesso il 31 gennaio 2014.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 41967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi: sul decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado; sulla affermazione di responsabilità dell'imputata in particolare sull'effettivo utilizzo di un coltello; sul diniego del beneficio della conversione della pena valorizzando un precedente penale risalente a trent'anni prima; sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen..

Parole chiave

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lesioni personali trauma alla mano causalità del colpo di frusta lesioni conseguenti danno ai denti lesione al piede

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROTTA ANGELINA nato a AGROPOLI il 19/07/1947 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di Marotta Angelina per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, consistite nel cagionare a Antemir Mariana Vasilica un abrasione guarita in tre giorni, fatto commesso il 31 gennaio 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi: sul decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado; sulla affermazione di responsabilità dell'imputata in particolare sull'effettivo utilizzo di un coltello; sul diniego del beneficio della conversione della pena valorizzando un precedente penale risalente a trent'anni prima; sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen..

3. Il ricorso non è inammissibile. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (alla luce della doppia conforme di condanna), va rilevato che in data 17 gennaio 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 170 giorni di sospensione.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i