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Ordinanza — n. 41966/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41966/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZI LORENC nato il 15/03/1981 avverso la sentenza del 04/11/2021 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vezi Lorenc ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace lo ha condannato alla pena di euro 500 di multa, dichiarandolo colpevole del reato di minaccia commesso ai danni di Guidotti Pierdomenico e Di Giuseppe Roberta; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale reati violenti violenza o minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio pubblica istigazione a delinquere pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZI LORENC nato il 15/03/1981 avverso la sentenza del 04/11/2021 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vezi Lorenc ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace lo ha condannato alla pena di euro 500 di multa, dichiarandolo colpevole del reato di minaccia commesso ai danni di Guidotti Pierdomenico e Di Giuseppe Roberta; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 200, è generica, poiché non indica da quale dato processuale emergerebbe il presupposto necessario della mancata opposizione delle persone offese; Ritenuto che il quarto motivo, che lamenta la eccessività della pena e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, è generico posto che la pena per il reato continuato è stata applicata in prossimità dei minimi edittali e non richiede particolare impegno motivazionale, mentre non viene indicato alcun elemento concreto, in tesi pretermesso, che avrebbe consentito di ritenere integrata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. (il ricorso si limita a sostenere che la circostanza risulta "dagli atti e dalla sentenza stessa");

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d