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Ordinanza — n. 41964/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41964/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRABELLA GAETANO nato a ENNA il 08/02/1955 CARDACI IHOR nato il 18/01/1991 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Mirabella Gaetano e Cardaci Ihor ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro e contestato al capo A), ha confermato inoltre la condanna del Mirabella per gli ulteriori episodi di furto contestati ai capi B), C) e D);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri capi d'accusa doppia punibilità gravi addebiti penali altri reati allegazioni di persecuzione contraddittorie reato mancato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRABELLA GAETANO nato a ENNA il 08/02/1955 CARDACI IHOR nato il 18/01/1991 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Mirabella Gaetano e Cardaci Ihor ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro e contestato al capo A), ha confermato inoltre la condanna del Mirabella per gli ulteriori episodi di furto contestati ai capi B), C) e D);

Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dall'avv. Junio Celesti nell'interesse di entrambi gli imputati è affetto da una evidente genericità intrinseca, posto che si esaurisce nella asserzione che "la pena irrogata è decisamente afflitti va. La concessione delle attenuanti generiche avrebbe mitigato l'asprezza del trattamento sanzionatorio" senza svolgere alcuna critica argomentata alla sentenza impugnata; Ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso proposto dall'avv. Walter Tesauro nell'interesse del solo Mirabella, è altrettanto generico, in quanto contesta la responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, sulla base di assunti lapidari che non si misurano con le congrue risposte già fornite dalla Corte di appello sull'analogo motivo di gravame: tutte le vittime dei furti hanno riconosciuto nel Mirabella l'autore dei reati a loro danno;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deci