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Ordinanza — n. 41963/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41963/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIOTTA UMBERTO MICHELE nato a CALTANISSETTA il 24/04/1974 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Niotta Umberto Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per i delitti di minaccia grave (capo A) e violenza privata (capo B); Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (in particolare coerenza delle dichiarazioni della persona offesa e contenuto di una registrazione) estranee al sindacato di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41963/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si appunta sulla entità della pena ex art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia credibile minaccia alla sicurezza pubblica violenza o minaccia contro le autorità pericolo di tortura reati violenti gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si appunta sulla entità della pena ex art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIOTTA UMBERTO MICHELE nato a CALTANISSETTA il 24/04/1974 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Niotta Umberto Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per i delitti di minaccia grave (capo A) e violenza privata (capo B); Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (in particolare coerenza delle dichiarazioni della persona offesa e contenuto di una registrazione) estranee al sindacato di legittimità;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si appunta sulla entità della pena ex art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso