Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and procedural bar on prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft involving violence against property, arguing issues already fully examined by the lower court. The court rejected these claims as merely reproducing previously dismissed arguments and noted that the procedural bar on prescription precludes raising it at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The inadmissibility of a cassation appeal for lack of new grounds precludes the formation of a valid relationship of appeal and bars the subsequent declaration of prescription of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAMACCHIO LEONARDO nato a SAN SEVERO il 08/06/1961 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Stramacchio Leonardo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato da violenza sulle cose; Ritenuto che i due motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla certa identificazione dell'imputato quale autore del furto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e pag. 5 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche);
Ricordato, inoltre, quanto al secondo motivo che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis