Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41960/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded and non-justiciable ground of lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment violated procedural rules regarding the explanation of reasoning, but the Court found this ground manifestly unfounded. The Court ruled that even if the reasoning was formally stated, the substantive defect was not justiciable because appeals for minor offenses cannot be based on alleged flaws in the motivation of the appellate decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000: An appeal to the Court of Cassation against an appellate judgment for a minor offense is inadmissible if the ground of complaint is manifestly unfounded or constitutes a non-justiciable defect in the motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded defect in motivation minor offenses Court of Cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con cui la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza dell'art.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con cui la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
art. 125 cod. proc. pen
l'inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen., è, per un verso, manifestamente infondato poiché il Tribunale ha spiegato le ragioni del proprio convincimento (pag.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIZZO ROCCE-UNA nato a GUARDIA LOMBARDI il 24/07/1967 avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Gizzo Rocchina ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali lievissime e preso atto che il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria a sostegno della ammissibilità del ricorso che conterrebbe critiche puntuali alla sentenza di primo grado;

Ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con cui la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen., è, per un verso, manifestamente infondato poiché il Tribunale ha spiegato le ragioni del proprio convincimento (pag. 1 e 2) e, per altro verso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia, al più, di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Chiarito quindi che il rilievo di inammissibilità non riguarda il profilo della specificità o meno, su cui si appunta la memoria difensiva, ma quello, diverso, della manifesta infondatezza e della deducibilità dei motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci