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Ordinanza — n. 41957/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of valid relationship of appeal and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for fraud and falsification, arguing for a re-evaluation of evidence and claiming prescription of certain crimes. The court rejected these grounds because the procedural defect of inadmissibility prevented the formation of a valid appeal relationship, thereby barring the court from examining the substantive issue of prescription raised after the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The inadmissibility of a cassation appeal precludes the formation of a valid relationship of appeal, thus excluding the possibility of the court examining substantive issues such as prescription that arise subsequent to the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal relationship of appeal prescription of crimes procedural defect Cassation appeal truffa all'assistenza sociale perseguimento penale per truffa inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORACI LUIS ANTONIO nato a PATTI il 13/03/1987 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Foraci Luis Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per i reati di truffa ai danni dell'INPS e falso in atto pubblico, commessi dal 26 settembre 2013 al 18 dicembre 2014; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati commessi dal 2005 al 2013, è manifestamente infondato, poiché già il giudice di primo grado aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei fatti commessi dal 2005 sino al 26 settembre 2013 e la Corte di appello, nel rispondere alla eccezione di prescrizione, ha osservato che non vi sono ulteriori reati per i quali la prescrizione è maturata nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado (26 marzo 2021) e quella di secondo grado (13 dicembre 2021), affermazione che il ricorso, nella sua genericità, non contesta;

Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de