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Ordinanza — n. 41955/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual arguments and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41955/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ferrara Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for burglary, arguing that the lower court failed to consider the exculpatory provision of Article 54 of the Penal Code and denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the first argument merely reproduced facts already scrutinized by the trial judge, while the second lacked specific legal reasoning as required by established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic factual deductions or fails to provide a specific legal argument justifying the denial of mitigating circumstances already addressed by the trial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic factual arguments Article 54 Penal Code generic mitigating circumstances burden of proof appeal Court of Cassazione procedural dismissal reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 54 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA MASSIMO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 21/09/1971 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ferrara Massimo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso si risolve in mere deduzioni di fatto nella parte in cui sottopone al vaglio della corte di legittimità il materiale probatorio ed è generico nella parte in cui invoca l'esimente dell'art. 54 cod. pen., in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedi pag. 4);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso