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Ordinanza — n. 41954/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against attempted theft conviction regarding recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Gemito Salvatore inadmissible, rejecting his claims regarding recidivism and the lack of a mitigating circumstance for indigence. The court found the lower court's reasoning on social danger based on prior offenses and the value of the stolen perfumes to be logical and sufficient. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: The Court of Appeal's brief reasoning on recidivism and the nature of the stolen goods is sufficient to justify the reduction of the crime to attempted theft without violating the principle of adequate motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted theft recidivism mitigating circumstances adequate motivation Cassazione appeal social danger indigence defense reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62, n. 4 c.p.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMITO SALVATORE nato a NAPOLI 11 16/03/1983 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gemito Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ricondotto il reato di furto all'ipotesi del tentativo, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione sulla recidiva, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, con una motivazione succinta, ma non per questo illogica, ha spiegato come il nuovo episodio di furto sia espressivo di una maggiore pericolosità sociale se posto a raffronto "dei numerosissimi precedenti penali, della recente denuncia in stato di libertà per reato analogo, della violazione della misura di prevenzione del divieto di dimora nel Comune di Roma";

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, è manifestamente infondato, poiché, come ha già spiegato la Corte di appello, il tentato furto ha riguardato 2 profumi (e quindi beni voluttuari che nulla hanno a che fare con l'asserito stato di indigenza) del valore di 128,50 euro, tentativo che, se condotto a termine, avrebbe cagionato alla persona offesa un danno niente affatto irrisorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec