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Ordinanza — n. 41953/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence as excessive, citing judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sebbar Aziz inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the principle that sentencing gradation falls within the discretionary power of the trial judge, which was exercised appropriately in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The appeal challenging the excessive nature of a criminal sentence is inadmissible when the sentencing discretion of the trial judge was exercised adequately and the complaint lacks factual basis.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion power aggravated theft conviction excessive penalty claim judicial merit review aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBBAR AZIZ (CUI 03ZZG8V) nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sebbar Aziz ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, rimodulando il trattamento sanzíonatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. III); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10