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Ordinanza — n. 41952/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41952/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA FRANCESCO nato a CEFALU' il 12/10/1964 avverso la sentenza del 06/12/2021 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Di Bella Francesco ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese che lo ha condannato per il reato di minaccia consistito nel minacciare Mirto Domenico con le parole: "Se vengo là te la levo dalle mani e te la faccio mangiare"; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che eccepisce la violazione del divieto di ne bis in idem per essere stato l'imputato già giudicato per i medesimi fatti oggetto della stessa querela - è manifestamente infondato, poiché la precedente condanna divenuta irrevocabile (sentenza Sez. 2, n. 4036 del 2021) riguarda l'introduzione di una mandria nel fondo sito in contrada Suro, vale a dire un fatto- reato storicamente diverso nelle sue connotazioni essenziali (condotta, evento nesso di causalità) rispetto al reato di minaccia oggetto dell'odierno addebito e poco rileva che i due fatti abbiano formato oggetto della medesima querela, dello stesso procedimento e siano avvenuti contestualmente;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41952/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale espressioni sconvenienti timore minaccia alla sicurezza pubblica violenza o minaccia contro le autorità pubblica intimidazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA FRANCESCO nato a CEFALU' il 12/10/1964 avverso la sentenza del 06/12/2021 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Di Bella Francesco ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese che lo ha condannato per il reato di minaccia consistito nel minacciare Mirto Domenico con le parole: "Se vengo là te la levo dalle mani e te la faccio mangiare"; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che eccepisce la violazione del divieto di ne bis in idem per essere stato l'imputato già giudicato per i medesimi fatti oggetto della stessa querela - è manifestamente infondato, poiché la precedente condanna divenuta irrevocabile (sentenza Sez. 2, n. 4036 del 2021) riguarda l'introduzione di una mandria nel fondo sito in contrada Suro, vale a dire un fatto- reato storicamente diverso nelle sue connotazioni essenziali (condotta, evento nesso di causalità) rispetto al reato di minaccia oggetto dell'odierno addebito e poco rileva che i due fatti abbiano formato oggetto della medesima querela, dello stesso procedimento e siano avvenuti contestualmente;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec