Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as already recognized by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Maria Olivieri's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. Although the appellant argued the first instance judge failed to recognize these factors, the court noted that the lower court had already granted them. Consequently, the appeal was rejected because the issue was moot and the lower court's decision was not arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has already recognized them, as such issues fall within the discretionary evaluation of the trial judge and are not subject to cassation review absent arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI MARIA nato a ROMA il 20/05/1977 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Olivieri Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con cui la ricorrente contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è privo di pertinenza, poiché il giudice di merito ha riconosciuto dette attenuanti in favore dell'imputata;
Chiarito che il motivo sarebbe ugualmente inammissibile anche ove si volesse riferire la doglianza al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza (ma così non viene esplicitato in ricorso), poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanza, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1