Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and failure to raise mitigation plea at trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rodolfo Cono inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cono challenged his conviction for grave threats, arguing the court failed to assess credibility and misapplied the mitigation provision of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the first argument constituted mere factual complaints barred in cassation, the second was unsupported by the record, and the third was generic and improperly raised for the first time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen. The appeal is inadmissible if the plea for mitigation is not specifically requested at the trial level or if the arguments are merely generic complaints regarding the assessment of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITURANTE RODOLFO CONO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/08/1976 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Riturante Rodolfo Cono ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave, consistito nel minaccia di un male grave e ingiusto il titolare e i dipendenti di una impresa profferendo nei loro confronti le seguenti parole:
«Voi non sapete chi sono io, sono un barcellonese, io faccio le bombe e posso farvi saltare in aria la casa e l'ufficio, non dovete chiedermi i soldi, io non vi pago e se voglio mi tengo anche la macchina»; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato vaglio di credibilità dei testi e della persona offesa, si risolve in mere doglianze di fatto sulla valutazione della prova non consentite in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della minaccia "grave", è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha adeguatamente motivato come tale connotazione derivasse dal tenore delle espressioni utilizzate e dal contesto dell'azione (pag. 3);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è generico perché non indica quali elementi imporrebbero di qualificare il fatto in termini di particolare tenuità; esso, inoltre, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (mai avanzata nel giudizio di merito) non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (cfr. tra le ultime Sez. 5 n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos