Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41947/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for documental bankruptcy due to inadmissibility and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41947/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ascani Emanuele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for simple documental bankruptcy, arguing violations of specific statutory provisions and denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims as they were either already thoroughly examined and dismissed in the lower court or lacked new decisive arguments to overcome the initial inadmissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of previously rejected arguments, and the subsequent accrual of prescription bars does not affect the inadmissibility of the appeal itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
documental bankruptcy criminal appeal inadmissibility repetitive grounds prescription bar court costs Cassation procedure omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCANI EMANUELE nato a LORETO il 27/06/1981 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ascani Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta documentale semplice; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 5 della sentenza);

Considerato che ìl secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 5 della sentenza); Considerato che le doglianze afferenti alla mancata concessione dei doppi benefici sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6 della sentenza);

Ritenuto che non rileva l'intervenuta prescrizione in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 obté 2022 Il consigliére este sore Il Pr